Statuto

“A.C.M.F. Associazione Compositori Musiche per Film”

STATUTO

TITOLO I
Denominazione, sede, durata e oggetto

  1. È costituita in Roma l’Associazione denominata “A.C.M.F. Associazione Compositori Musiche per Film” con sede a Roma. L’Associazione ha durata di novantanove anni.
  2. L ‘Associazione non persegue, nelle sue attività, alcuna finalità di lucro.
  3. La ACMF è un’associazione di categoria che accoglie, assiste e tutela tutti i compositori di musica per il cinema, fiction televisiva e multimediale che, avendo i titoli richiesti per Statuto, facciano domanda di iscrizione.
  4. Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono:
    1. ottenere, con ogni forma legislativa e contrattuale, il riconoscimento e la difesa della centralità della musica nel processo culturale e produttivo del cinema e della televisione. A tal fine i Soci si impegnano a ricercare, promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che consentano al Compositore di conservare i suoi diritti morali ed economici sull’Opera;
    2. promuovere nei media, nello spettacolo ed in ogni altra espressione culturale, il ruolo fondamentale della musica nell’opera filmica e televisiva;
    3. proteggere e tutelare, nelle sedi legali più opportune, il diritto morale dell’autore, quale diritto della personalità e perciò come tale, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile;
    4. contribuire al libero scambio delle idee fra i soci, nonché alla promozione di tutte quelle iniziative atte a favorire la crescita culturale degli iscritti e del pubblico in genere;
    5. favorire tutte le azioni che possano migliorare il rapporto tra compositori ed editori in un contesto di apertura e liberalizzazione del mercato in modo da evitare contratti esclusivi che soffocano la pluralità editoriale;
    6. promuovere, organizzare e gestire spazi musicali, concerti, seminari, corsi di formazione, sia in Italia che all’estero, aventi come oggetto il mondo della musica applicata alle immagini, nonché l’esercizio di ogni attività, anche commerciale, connessa direttamente o indirettamente alla musica applicata alla cinematografia, all’audiovisivo multimediale ed allo spettacolo in genere;
    7. contribuire alla realizzazione di discipline legislative, di carattere nazionale e regionale, idonee alla tutela di tutti gli operatori del settore;
    8. proporre ai competenti organi istituzionali soluzioni concordate per le problematiche del settore;
    9. promuovere ed organizzare la pubblicazione di riviste, periodici, monografie di settore;
    10. assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
    11. avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali con enti, e istituzioni pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali.

    L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare ed immobiliare e finanziaria in genere, utile alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinente agli stessi.

TITOLO II
Rapporti economici

  1. Assenza di finalità di lucro – L’Associazione non ha finalità di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per le finalità dell’Associazione.
  2. Fondo associativo – Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione si avvale:
    1. dei versamenti degli associati;
    2. dei contributi erogati per le attività dell’Associazione da qualunque soggetto, pubblico e privato, eventualmente anche a seguito delle convenzioni e dei contratti di cui al titolo I, n. 4 lettera c, che ne condivida gli obiettivi;
    3. di eventuali altre elargizioni e sponsorizzazioni
    4. ricavi da attività statutaria
  3. Esercizio finanziario – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO III
Acquisto e perdita della qualità di associato

  1. Il numero dei Soci è illimitato. Per essere iscritti come Soci è necessario poter dimostrare di avere firmato almeno un contratto per un’opera, dove per opera è da intendersi la colonna sonora di musica originale di un film cinematografico, regolarmente distribuito nelle sale, o di una fiction televisiva trasmessa da uno dei principali network.
  2. Tutti gli iscritti, indipendentemente dal loro livello di esperienza o dal numero di opere realizzate, sono da considerarsi Soci a pari grado. Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto.
  3. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci che abbiano firmato almeno due film lungometraggi distribuiti sul territorio nazionale o su piattaforma multimediale nazionale, ovvero che abbiano firmato almeno quattro Tv movie da cento minuti o quattro episodi da cento minuti di miniserie televisive trasmesse da un network nazionale o su piattaforma multimediale nazionale, ovvero abbiano firmato almeno otto episodi da cinquanta minuti di lunga serialità o 16 episodi da venticinque minuti di soap-opera, trasmesse da un network nazionale o su piattaforma multimediale nazionale. I criteri di definizione dei diversi formati sono stabiliti sulla base degli analoghi criteri SIAE. Nel caso in cui un Socio abbia scritto per diversi tipi di formato, le ore si considerano cumulabili. In deroga a quanto scritto, potranno essere eletti anche i soci fondatori dell’associazione anche se sprovvisti dei requisiti richiesti nel presente paragrafo.
  4. I Soci hanno l’obbligo di sostenere economicamente l’ Associazione con le quote e le modalità decise dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea. Tutti i Soci hanno il diritto di beneficiare dei servizi che l’Associazione potrà mettere a disposizione.
  5. L’esclusione del Socio si può prevedere nei casi in cui:
    1. i Soci non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, o alle delibere legalmente adottate;
    2. che pur dopo formale diffida si rifiutino di adeguare il loro comportamento professionale alle norme stabilite dall’Associazione.
  6. I Soci si impegnano a rispettare in ogni sua parte il contratto tipo (o collettivo nazionale) che verrà concordato dall’Associazione.

TITOLO IV
Gestione

  1. L’ Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. Sono previste due modalità di votazione: nel caso in cui l’Assemblea è unita nelle linee programmatiche da seguire, si voteranno i candidati che si presenteranno individualmente. Nel caso invece che l’Assemblea sia divisa tra due o più line programmatiche si procederà alla votazione per liste bloccate, composte da sette membri ognuna. In quest’ultima eventualità le liste di minoranza sceglieranno tra i componenti della totalità delle liste due rappresentanti, che andranno ad aggiungersi ai sette membri del Consiglio Direttivo, costituito dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Sono organi sociali dell’Associazione: il Presidente; il Segretario; il Vicepresidente; l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri.

TITOLO V
Assemblea

  1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno, mediante un’e-mail informativa inviata a tutti i Soci con almeno 14 giorni di anticipo, e delibera, in prima convocazione con la maggioranza composta dal 50% dei Soci più uno, e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Solo per le modifiche allo Statuto o all’Atto Costitutivo l’e-mail informativa deve pervenire a tutti i Soci almeno 30 giorni prima. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge e per Statuto. Ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea deve essere formalizzata con una sintesi informativa che verrà inviata via e-mail a tutti i Soci e custodita in copia presso la sede, rimanendo di libero accesso ai Soci. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal 50% dei Soci aventi diritto.
  2. Tutti i Soci hanno diritto di intervenire in Assemblea. La verifica della legalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee è demandata al Collegio dei Probiviri.
  3. Composizione – L’Assemblea si compone di tutti gli Associati.
  4. Luogo e tempo della convocazione – Le assemblee sono tenute di regola presso il luogo indicato dal Consiglio direttivo. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione della situazione patrimoniale. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio direttivo. Deve essere inoltre convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi degli Associati fondatori o due quinti degli Associati ordinari, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell’Assemblea.
  5. Modalità di convocazione – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso, anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio degli Associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
  6. Rappresentanza in Assemblea – Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea. I soggetti che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata. Spetta al Presidente, o a colui che ne esercita temporaneamente le funzioni, constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea.
  7. Presidenza dell’Assemblea e verbalizzazioni – La Presidenza dell’Assemblea compete al Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, ad uno dei vice-presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.
  8. Validità delle riunioni e delle delibere – L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto.
  9. Formazione delle delibere – Ciascun Associato ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano.
  10. Attribuzioni dell’Assemblea – L’Assemblea:
    1. delibera sull’approvazione del preventivo economico – finanziario predisposto dal Consiglio direttivo;
    2. delibera sull’approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull’attività svolta dall’Associazione e sulla situazione patrimoniale di fine esercizio;
    3. delibera sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;
    4. delibera sulle modificazioni della composizione del Consiglio direttivo;
    5. delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo

TITOLO VI
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri, tra cui il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci e alla scadenza rieleggibili. I nove eletti dovranno rappresentare le varie esperienze professionali dei compositori di musica di cinema e fiction televisiva. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Ha l’ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, compresi atti di acquisto e di disposizione degli immobili e mobili registrati, operazioni bancarie e di borsa su conto corrente, titoli, obbligazioni, fondi di investimento europei ed extraeuropei. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente. Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più Soci, eventualmente riuniti in apposite Commissioni, un incarico riferito ad un’area di lavoro, compresa la Tesoreria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo specifico rimborso spese.
  2. Attribuzioni del Consiglio direttivo – Il Consiglio Direttivo:
    1. elegge nel proprio seno un Presidente dell’Associazione. Per l’elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
    2. convoca l’Assemblea degli Associati, fissandone l’ordine del giorno;
    3. esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
    4. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell’Assemblea;
    5. delibera sull’ammissione di nuovi Associati;
    6. determina l’ammontare degli eventuali contributi in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati;
    7. predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    8. predispone la situazione patrimoniale di fine esercizio ed il preventivo economicofinanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    9. svolge tutte le ulteriori incombenze a lui attribuite dalla legge e da questo Statuto, avvalendosi se del caso, della collaborazione di tecnici di settori specifici.

TITOLO VII
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Collegio dei Probiviri

  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione all’esterno e promuove il raggiungimento degli scopi sociali. Viene scelto dal Consiglio direttivo all’interno dei suoi nove membri.
  2. Egli provvede a presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
  3. Vice presidente – Il Consiglio Direttivo può eleggere nel proprio seno, a maggioranza semplice dei suoi componenti, un Vice Presidente dell’Associazione, al quale competono le attribuzioni ed i poteri del Presidente nei casi e secondo le modalità stabilite nel numero seguente.
  4. Sostituzione del Presidente – In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In casi eccezionali, la Presidenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, può essere assunta da uno dei componenti di quest’ultimo, indicato anche informalmente al momento della riunione, purché risultino chiaramente dal verbale di quest’ultima, le modalità ed i motivi per i quali si è proceduto alla nomina pro tempore.
  5. Segretario – il Segretario dell’Associazione provvede a verbalizzare le deliberazioni dell’Assemblea ed a curare la tenuta dei libri associativi, di cui al titolo VIII.
  6. Il Segretario viene eletto dai componenti del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In sua assenza, dette funzioni sono delegate al Vice Presidente.
  7. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea. Vigila sulla legalità della vita associativa. Dirime le controversie sociali e professionali fra i soci. Cura la custodia delle opere depositate. Stende i sunti informativi delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza fomalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
  8. In caso di dimissioni del Presidente, il Collegio dei Probiviri si riunisce e decide a maggioranza, in base alle motivazioni delle dimissioni, se richiedere la fiducia dell’Assemblea o se chiedere al Consiglio Direttivo di nominare un nuovo Presidente. Nel caso in cui l’Assemblea neghi la fiducia al Consiglio Direttivo, devono essere indette nuove elezioni previa E-mail informativa inviata a tutti i Soci con almeno 15 giorni d’anticipo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, se si è precedentemente votato a liste bloccate, il Consiglio stesso proporrà all’Assemblea una rosa di candidati per ricoprire la carica rimasta vacante, previa E-mail informativa inviata a tutti i Soci con almeno 15 giorni d’anticipo. L’Assemblea si riunirà per votare ed eleggere il nuovo candidato. Se si è invece votato seguendo il metodo delle candidature personali la carica vacante verrà ricoperta dal candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di dimissioni di quattro componenti del direttivo, il Collegio dei Probiviri, in base alle motivazioni delle dimissioni, potrà chiedere la fiducia dell’Assemblea per procedere all’integrazione del Consiglio Direttivo, con le modalità sopra descritte. Nel caso in cui l’Assemblea neghi la fiducia al Consiglio Direttivo, devono essere indette nuove elezioni per eleggere l’intero Consiglio, previa Email informativa inviata a tutti i Soci con almeno 15 giorni d’anticipo.

TITOLO VIII
Libri associativi

  1. Indicazione – Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’Associazione deve tenere:
    1. il Libro degli Associati;
    2. i Libri dei Verbali dell’Assemblea;
    3. il Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.

TITOLO IX
Modifica del presente Statuto e normativa residuale

  1. Modifica dello statuto – Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto, l’Assemblea delibera le modifiche da apportare al presente Statuto, in prima convocazione con la presenza ed il voto di almeno due terzi degli Associati con diritto di voto; ed in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati con diritto di voto presenti. Normativa residuale. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.